Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Il Consulente Tecnico di Parte offre la propria interpretazione dei fatti e la espone in una relazione. Il Consulente Tecnico di Parte è in grado di svolgere un'attività di controllo sull'operato del CTU, nell'interesse della parte da cui è stato incaricato.
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